Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
In vigore dal 6 set 2022
1. All' del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all', comma 2, verifica:
a) la conformità della stessa a quanto previsto dall', comma 2;
b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell', del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso;
c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»;
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-07-15;124#art-3