Art. 4
Documentazione da allegare all'elenco dei beni ereditari
In vigore dal 13 set 2022
Documentazione da allegare
all'elenco dei beni ereditari
1. Unitamente all'elenco di cui all', il curatore trasmette, altresì, all'Agenzia del demanio copia dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di eredità giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura.
2. La formazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, la sottoscrizione e l'eventuale validazione temporale dei documenti informatici di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all' avviene nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzandone i formati ivi previsti.
3. Se formati in origine in modalità elettronica, dei documenti di cui al comma 1 e dell'elenco di cui all', è trasmesso il corrispondente duplicato informatico; se formati in origine su supporto analogico, sono trasmesse le copie per immagine su supporto informatico effettuate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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