Art. 2
Beni ereditari vacanti
In vigore dal 13 set 2022
1. Ai fini del presente regolamento, per «beni ereditari vacanti» si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonché i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano, facenti parte di:
a) eredità devolute allo Stato all'esito delle procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile;
b) eredità devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile per le quali non sono state attivate le procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile.
Storico versioni
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