Art. 3

Beni derivanti da eredità giacente

In vigore dal 13 set 2022
1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all', comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalità la cancelleria del tribunale comunica, altresì, entro dieci giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità. 2. Il curatore dell'eredità giacente, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all', trasmette, entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4. 3. Nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, con le modalità indicate nel comma 2, l'elenco dei beni ereditari. 4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare: a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale; b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale; c) il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; d) i dati identificativi dei chiamati all'eredità e i relativi codici fiscali; e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attività ricompresa nella eredità giacente; f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri; g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività. 5. L'elenco dei beni ereditari è validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o è identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. La veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o è identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresì, di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-06-22;128#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo