Art. 8
Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 set 2022
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure di eredità giacente aperte alla data della sua entrata in vigore.
2. Gli obblighi di comunicazione attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all' decorrono dalla data di contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Agenzia del demanio dell'avviso di operatività del sistema di rilevazione.
3. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività del sistema di rilevazione dei dati di cui all', gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati all'Agenzia del demanio si considerano assolti, a mezzo posta elettronica certificata, attraverso le procedure ordinarie previste dalla legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2022
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro della giustizia
Cartabia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2022
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1284
Storico versioni
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