Art. 5

Titoli e anzianità di servizio

In vigore dal 21 ott 2021
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie ed ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianità di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono: a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea universitaria: punti 1,80; 2) laurea magistrale: punti 2,50; b) master universitario di I livello: punti 0,20; c) master universitario di II livello: punti 0,30; d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50; e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera a): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni. 3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti al medesimo corso di laurea. 4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Sono ammessi a valutazione, altresì, i corsi di formazione e aggiornamento professionale attinenti all'attività istituzionale specialistica frequentati con profitto di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei Vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, sono valutabili, coi i medesimi criteri, oltre ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purchè in materie attinenti all'attività istituzionale della qualifica a concorso. 5. I punteggi dei corsi di cui al comma 4 sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi Vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori. 6. Le certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validità, ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità con i relativi punteggi: a) per le specialità aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni: 1) ruolo dei piloti di aeromobile: +---------------------------+---------+ |1.1) capo equipaggio (CE) | 0,50| +---------------------------+---------+ |1.2) volo strumentale (IR) | 0,50| +---------------------------+---------+ |1.3) istruttore di volo | | |professionale (TRI) | 1,00| +---------------------------+---------+ |1.4) istruttore di volo | | |strumentale (IRI) | 0,50| +---------------------------+---------+ |1.5) istruttore su | | |simulatore di volo (SFI) | 0,50| +---------------------------+---------+ |1.6) pilota collaudatore di| | |produzione (CPP) | 1,00| +---------------------------+---------+ 2) ruolo degli specialisti di aeromobile: +-------------------------------+---------+ |2.1) operatore controllore | | |categoria B1/B2 (Certifying | | |staff, categoria B1/B2) | 0,50| +-------------------------------+---------+ |2.2) operatore controllore | | |categoria C (Certifying staff, | | |categoria C) | 0,50| +-------------------------------+---------+ |2.3) istruttore tecnici di | | |bordo (TBI) | 0,50| +-------------------------------+---------+ |2.4) istruttore di manutenzione| | |professionale (TMI) | 1,00| +-------------------------------+---------+ |2.5) specialista collaudatore | | |di produzione (CPT) | 1,00| +-------------------------------+---------+ 3) ruolo degli elisoccorritori: +-------------------------------+---------+ |3.1) istruttore elisoccorritore| | |sul tipo (ELI) | 1,00| +-------------------------------+---------+ b) per le specialità nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni: 1) ruolo dei nautici di coperta: +---------------------+---------+ |1.1) comandante | | | costiero per unità | | | navali | 1,00| +---------------------+---------+ |1.2) istruttore | | | nautico | 1,00| +---------------------+---------+ 2) ruolo dei nautici di macchina +---------------------+---------+ |2.1) direttore di | | | macchina | 1,00| +---------------------+---------+ |2.2) istruttore | | | nautico | 1,00| +---------------------+---------+ c) per la specialità dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni: +-------------------------+---------+ |1.1) istruttore | | |sommozzatore | 1,00| +-------------------------+---------+ 7. I punteggi dei titoli di cui al comma 6 sono cumulabili nell'ambito di ciascuna specialità fino a un massimo di punti 2,00. 8. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti i seguenti punteggi in funzione del ruolo e della qualifica: +-------------------------+-----------+ |1) Vigili del fuoco: |0,05 punti | +-------------------------+-----------+ |2) Vigili del fuoco | | |specialista: |0,075 punti| +-------------------------+-----------+ |3) capo squadra: | 0,10 punti| +-------------------------+-----------+ |4) capo squadra | | |specialista: | 0,15 punti| +-------------------------+-----------+ |5) capo reparto: | 0,20 punti| +-------------------------+-----------+ |6) capo reparto | | |specialista: | 0,30 punti| +-------------------------+-----------+ 9. I punteggi di cui al comma 8 sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione alla selezione. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, è valutata con i medesimi criteri anche l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza. 10. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 11. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2021-08-23;138#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo