Art. 4

Prove di esame

In vigore dal 21 ott 2021
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti nelle materie indicate al comma 2, senza l'ausilio di strumenti informatici. 2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie: a) per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile: 1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale ed elementi di normativa aeronautica; 2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente aerea del Corpo nazionale; 3) elementi di aerodinamica, meccanica, elettrotecnica ed elettronica degli aeromobili. b) per il personale appartenente al ruolo degli elisoccorritori: 1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale; 2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente elisoccorritore del Corpo nazionale; 3) modalità operative del settore in relazione a specifici scenari incidentali. c) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di coperta: 1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare; 2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale; 3) elementi di architettura navale, teoria della nave e teoria della navigazione. d) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di macchina: 1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare; 2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale; 3) elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine marine e impianti di bordo delle navi. e) per il personale appartenente al ruolo dei sommozzatori: 1) organizzazione del servizio sommozzatori del Corpo nazionale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare; 2) fisica e fisiologia nell'attività subacquea ed elementi di medicina iperbarica. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie indicate al comma 2 per ciascun ruolo del personale specialista, sulle seguenti materie: 1) elementi di cartografia; 2) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro; 3) procedure standard di sicurezza delle manovre specialistiche e principi di qualità relativi al ruolo di selezione; 4) elementi di diritto amministrativo; 5) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di selezione, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per il personale appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al ruolo degli elisoccorritori è accertata la conoscenza della sola lingua inglese, mentre per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile è richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al livello III TEA. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2021-08-23;138#art-4

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Prove di esame (Art. 4 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo