Art. 4
Prove di esame
In vigore dal 21 ott 2021
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti nelle materie indicate al comma 2, senza l'ausilio di strumenti informatici.
2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile:
1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale ed elementi di normativa aeronautica;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente aerea del Corpo nazionale;
3) elementi di aerodinamica, meccanica, elettrotecnica ed elettronica degli aeromobili.
b) per il personale appartenente al ruolo degli elisoccorritori:
1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente elisoccorritore del Corpo nazionale;
3) modalità operative del settore in relazione a specifici scenari incidentali.
c) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di coperta:
1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;
3) elementi di architettura navale, teoria della nave e teoria della navigazione.
d) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di macchina:
1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;
3) elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine marine e impianti di bordo delle navi.
e) per il personale appartenente al ruolo dei sommozzatori:
1) organizzazione del servizio sommozzatori del Corpo nazionale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) fisica e fisiologia nell'attività subacquea ed elementi di medicina iperbarica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie indicate al comma 2 per ciascun ruolo del personale specialista, sulle seguenti materie:
1) elementi di cartografia;
2) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) procedure standard di sicurezza delle manovre specialistiche e principi di qualità relativi al ruolo di selezione;
4) elementi di diritto amministrativo;
5) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di selezione, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per il personale appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al ruolo degli elisoccorritori è accertata la conoscenza della sola lingua inglese, mentre per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile è richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al livello III TEA.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2021-08-23;138#art-4