Art. 1

Modalità di accesso e bando di selezione

In vigore dal 21 ott 2021
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto, in particolare, l'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto, altresì, l'articolo 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che, a norma degli articoli 42, comma 6, e 59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell', comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297; Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante: «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga conto dell'istituzione dei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle predette procedure selettive; Effettuata la concertazione per le modalità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11 maggio 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 9426 del 6 agosto 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Modalità di accesso e bando di selezione 1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, e dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso: a) alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale»; b) alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale. 2. I bandi delle selezioni interne sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
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