Art. 3

Commissione esaminatrice

In vigore dal 21 ott 2021
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle specialità non inferiore a quattro, di cui almeno uno non appartenente all'amministrazione. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di selezione e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La medesima commissione esaminatrice può essere nominata per due o più delle selezioni interne di cui all', comma 1. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
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