Art. 6

Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature

In vigore dal 3 giu 2021
Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature 1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, dei direttori, del personale, e del personale amministrativo di cui all', comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), ogni candidato, cui è attribuito l'elettorato passivo ai sensi dell', commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, può presentare la propria candidatura utilizzando, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura telematica di cui all'. 2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all', comma 2, lettere h), i), l), m), n), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1. 3. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni. 4. La commissione elettorale centrale, di cui all', verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all', comma 2 e provvede entro cinque giorni alla pubblicazione degli stessi mediante procedure telematiche. 5. Avverso gli elenchi di cui al comma 4 può essere presentata opposizione esclusivamente alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalità telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui all', comma 2. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.
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