Art. 9

Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti

In vigore dal 3 giu 2021
1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all' sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica. 2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all' e constatata la regolarità delle stesse, la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il Presidente è responsabile del procedimento e dispone di una carta elettronica personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale, allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all', comma 2. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del procedimento presso il Segretariato generale, al termine di tutte le operazioni di scrutinio. 3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all', comma 2, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 4. A parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all', comma 2, lettere a) e f), devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. 6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Segretario generale del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui all', comma 2. 7. Il provvedimento di cui al comma 6 costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca:decreto:2021-02-09;67#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo