Art. 3

Composizione

In vigore dal 3 giu 2021
1. Il CNAM è composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due designati dal Ministro. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico. 2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate: a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali, ivi incluse le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; c) un rappresentante del personale docente degli ISIA; d) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica; e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica; f) nove rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza; g) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto; h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali; i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali; l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche; m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica; n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza. 3. La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali, con incarichi presso il Ministero dell'università e della ricerca, e con incarichi presso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali, o di titolari di incarichi presso il MUR o presso l'ANVUR, è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione. 4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell', per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga negli ultimi sei mesi del mandato. La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), g), h), i), l), m) e n), non comporta l'invalidità dell'organo. L'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti. 5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilità di cui al comma 3, sono sostituiti, entro due mesi, per la durata residua del mandato originario.
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