Art. 1
Definizioni
In vigore dal 3 giu 2021
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l', commi 2 e 3;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'articolo 3-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5-bis e 5-ter;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in particolare, l', comma 27;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell' della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico - disciplinari;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, 9 agosto 2017, n. 611, 23 maggio 2018, n. 429, 12 marzo 2019, n. 208, che modificano ed integrano il citato decreto ministeriale n. 90 del 2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, con i quali sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 125, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati individuati i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2018, n. 709, con il quale è stata integrata la tabella allegata al citato decreto del 3 luglio 2009, n. 90, con l'inserimento del nuovo campo disciplinare «Tecniche di costruzione e rifinitura dell'ancia doppia»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2019, n. 207, con il quale è stata modificata la tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, relativamente al settore artistico disciplinare CODI/20, con conseguente integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 luglio 2020, n. 366, con il quale sono stati modificati i campi disciplinari delle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124, in particolare nel Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda - Scuola di mandolino.
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 maggio 2019;
Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica reso in data 17 luglio 2019, e della V e VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 3 e il 23 luglio 2019;
Vista la nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 0001624, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 103 del 15 gennaio 2021 trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) «Ministro», il Ministro dell'università e della ricerca;
b) «Legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
c) «Istituzioni», l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM);
d) «Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212», le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati;
e) «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
f) «CUN», il Consiglio universitario nazionale.
Storico versioni
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