Art. 9
Dotazione organica
In vigore dal 1 mag 2020
1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è individuata nella tabella A allegata al presente regolamento, ed è quantificata nel limite massimo di cinquecentosessantanove unità, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall', commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati è indicata annualmente nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale.
3. Con successivo atto regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge e , commi 6 e 7, dello Statuto, il numero di unità di personale non dirigente determinato nella dotazione organica è ripartito nelle aree professionali di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, tenuto conto dell'alta specificità e professionalità richiesta.
Storico versioni
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