Art. 5
Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie
In vigore dal 1 mag 2020
Direzione generale
per la sicurezza delle ferrovie
1. La Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie svolge, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge, i compiti e le funzioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2019, nonché i compiti assegnati sui sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge.
2. La Direzione generale di cui al comma 1 è articolata in quattro aree di seguito indicate:
a) area norme di esercizio e standard tecnici;
b) area autorizzazioni e certificazioni;
c) area ispettorato e controlli;
d) area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, le quattro aree di cui al comma 2 si articolano, come indicato ai commi da 4 a 7, in un totale di diciassette uffici di livello dirigenziale non generale.
4. L'area norme di esercizio e standard tecnici è articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:
a) norme, standard, prescrizioni e disposizioni in materia di condotta, movimento dei treni e sicurezza del trasporto ferroviario;
b) formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza, nonché qualificazione tecnica del personale e di organismi operanti nel settore della sicurezza;
c) norme e standard tecnici;
d) rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali in coordinamento con gli uffici di staff di cui all';
e) sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari;
f) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario;
g) verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari.
5. L'area autorizzazioni e certificazioni è articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:
a) autorizzazione alla messa in servizio - veicoli complessi a composizione bloccata e AV e veicoli convenzionali, da manovra e mezzi d'opera;
b) certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza;
c) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia;
d) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali di comando, controllo e segnalamento, nonché dei sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater, del decreto-legge;
e) tenuta del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile.
6. L'area ispettorato e controlli è articolata in cinque uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:
a) verifica dell'applicazione delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza ferroviaria da parte degli organismi e delle imprese preposte;
b) verifica e controlli relativi a componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo ferroviari;
c) verifica sulla regolare immatricolazione del materiale rotabile;
d) attività di ispezione e vigilanza su componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo con riferimento ai controlli tecnologici sui sistemi di trasporto rapido di massa;
e) definizione dei criteri per l'esercizio e attività di audit sui sistemi di gestione della sicurezza sulle reti funzionalmente isolate;
f) svolgimento di indagini in caso di incidenti ferroviari rilevanti al fine di analizzarne le cause ed individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno;
g) istruttoria dei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni da parte del direttore generale per la sicurezza delle ferrovie in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia.
7. L'area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria è articolata in quattro uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:
a) verifica sulle attività dei gestori di reti ferroviarie in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati;
b) analisi dei programmi di manutenzione annuali e pluriennali predisposti dai gestori nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche;
c) predisposizione dei programmi di ispezione di concerto con gli uffici territoriali competenti;
d) proposte di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP), ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge;
e) collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse;
f) promozione e valutazione degli aspetti relativi ai fattori umani e alla cultura della sicurezza in ambito ferroviario;
g) attività legate alla diffusione e condivisione dei temi di cultura della sicurezza ferroviaria.
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