Art. 11

Dirigenti generali

In vigore dal 1 mag 2020
1. Alle due Direzioni generali in cui è strutturata l'Agenzia sono preposti due dirigenti di livello generale. 2. I dirigenti generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il direttore dell'Agenzia. Ai fini del conferimento degli incarichi ai dirigenti generali si applica il principio di rotazione ai sensi dell', comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012. 3. Ciascun dirigente generale sovrintende all'attività di tutti gli uffici ricompresi nella Direzione generale di competenza, assicurando il coordinamento operativo degli uffici sottoposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare il dirigente generale: a) dà attuazione a ogni misura e iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi fissati dal direttore ed è responsabile dei risultati degli uffici ad esso assegnati; b) sovrintende ad ogni aspetto organizzativo dell'attività istituzionale della Direzione generale di competenza, coordinando e assicurando il raggiungimento degli obiettivi degli uffici della propria Direzione generale; c) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza del direttore e del Comitato direttivo; d) firma gli atti di competenza, anche secondo le deleghe e le attribuzioni del direttore; e) informa il direttore e il Comitato direttivo su ogni questione o atto per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa; f) dispone per la trattazione degli atti di competenza della Direzione generale cui è preposto; g) può attribuire specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti sottoposti, nonché delegare specifiche funzioni; h) garantisce, nel rispetto delle procedure interne, la corretta tenuta del carteggio e la puntuale assegnazione e trattazione degli atti di propria competenza; i) relaziona annualmente sull'efficacia dei sistemi di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture sulla base dello stato di attuazione delle misure e degli adeguamenti previsti dalla normativa ed avuto riguardo della coerenza dei piani di manutenzione con le risultanze delle verifiche effettuate dai propri uffici nonché di quelle presenti nelle banche dati. 4. Il dirigente generale predispone, per la parte di competenza, una relazione annuale delle attività svolte, che contiene eventuali proposte migliorative delle performance della Direzione generale e degli uffici a lui preposti, tenendo conto delle indicazioni formulate dai dirigenti sottoposti. 5. Il dirigente generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la sicurezza dell'esercizio delle infrastrutture di competenza della propria Direzione generale e ne informa tempestivamente il direttore per la successiva ratifica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 2020 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1162
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Dirigenti generali (Art. 11 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata «ANSFISA».) — Testo vigente | Portale Normativo