Art. 10

Personale

In vigore dal 1 mag 2020
1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC. 2. Il personale dipendente dell'Agenzia, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, è articolato nelle seguenti aree professionali: a) dirigenziale; b) professionale; c) tecnica; d) amministrativa. 3. Al personale appartenente all'area dirigenziale non generale spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite le attività istituzionali che richiedono elevata competenza, iniziativa e capacità in materia di certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza, immatricolazione del materiale rotabile, coordinamento organizzativo, controllo di processi rilevanti, definizione ed armonizzazione delle norme in materia di sicurezza, valutazione progettuale, specifiche di progettazione, omologazione e conformità di componenti, prodotti ed applicazioni generiche, messa in servizio e funzionamento dei rotabili, impianti ferroviari, sistemi e sottosistemi ferroviari, verifiche di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali e gallerie, nonché ogni altra attività di tipo professionale connessa all'attività istituzionale dell'Agenzia. 5. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che, nell'ambito di procedure stabilite, svolgono attività istituzionali operative, di studio, sviluppo, verifica e supporto, richiedenti adeguate competenze tecniche relative alle materie di competenza dell'Agenzia. 6. Appartengono all'area amministrativa i dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, esplicano attività inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, di assistenza, nonché ai servizi di supporto all'attività dirigenziale e professionale. 7. Il reclutamento del personale dell'Agenzia avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78. 8. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e delle relative modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. 9. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico, per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al concorso per esami e a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013. 10. Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia, previa valutazione al Comitato direttivo, tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati, previo avviso sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, per una durata da tre a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si applica il principio di rotazione, ai sensi dell', comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012. 11. Le progressioni orizzontali e verticali di carriera del personale all'interno dell'Agenzia avvengono secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e dal C.C.N.L. funzioni centrali.
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Personale (Art. 10 Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata «ANSFISA».) — Testo vigente | Portale Normativo