Art. 7
Controlli
In vigore dal 10 ott 2020
1. Le navi autorizzate ai sensi del presente regolamento sono sottoposte a controlli interni ed esterni ai sensi degli del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell', comma 1 del predetto decreto legislativo, i requisiti del presente decreto.
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