Art. 2

Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 10 ott 2020
1. Le autorizzazioni al trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, sulla base della valutazione dell'idoneità tecnica e sanitaria dell'unità, previo l'accertamento di cui all'. 2. Le navi autorizzate, ai sensi del comma 1, in via eccezionale, se in possesso della pertinente autorizzazione sanitaria per trasporto alimenti, possono essere dedicate unicamente al trasporto non promiscuo di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, con esclusione del trasporto di sostanze non alimentari e di tutte le altre sostanze alimentari. La competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora, nell'ambito dei controlli di legittimità del cabotaggio marittimo, acquisisca il manifesto di carico relativo ad una nave già autorizzata al trasporto di acqua potabile, attestante il trasporto di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, ne dà immediata comunicazione al Ministero della salute. In tale ipotesi, l'autorizzazione concessa ai sensi del presente regolamento si intende sospesa fino al ripristino della stessa secondo le modalità di cui al comma 3. 3. Nello specifico caso della sospensione dell'autorizzazione descritta dal precedente comma, prima di effettuare un nuovo trasporto d'acqua destinata al consumo umano, la nave è sottoposta a lavaggio e sanificazione, in conformità alle procedure di cui all', comma 3, lettera g), svolte sotto la vigilanza dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per il porto in cui si trova la nave. La documentazione relativa all'effettuazione delle operazioni di lavaggio e sanificazione, attestata dal predetto Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, è trasmessa a cura dell'armatore della nave ai Ministeri di cui al comma 1, che previa verifica della documentazione acquisita, eventualmente anche attraverso apposito sopralluogo ispettivo a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza alimentare liquida sfusa trasportata, accertano l'idoneità igienico-sanitaria della nave cisterna ai fini del ripristino dell'autorizzazione al trasporto d'acqua destinata al consumo umano.
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