Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 10 ott 2020
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministero della sanità, adottato di concerto con il Ministero della marina mercantile e il Ministero dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474, restano valide ed efficaci fino alla scadenza indicata nei singoli provvedimenti autorizzativi, se successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, continuano ad applicarsi le tariffe previste dal decreto 6 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.
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