Art. 4
Accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna
In vigore dal 10 ott 2020
Accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria
della nave cisterna
1. L'autorizzazione di cui all' è rilasciata entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda di cui all', previo esame della documentazione di cui all', comma 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Ministero della salute, mediante posta elettronica certificata, alla conclusione dell'esame della documentazione di cui al comma 3 dell', l'esito dello stesso.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre condizionato all'accertamento del possesso da parte della nave cisterna dei requisiti tecnico-sanitari di cui all', tramite apposito sopralluogo ispettivo, effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto sopralluogo è effettuato da un numero massimo di quattro ispettori, di cui due con qualifica tecnica appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e due appartenenti al personale del Ministero della salute o dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per il porto in cui si trova la nave, o dell'Istituto superiore di sanità, e comunque da almeno un ispettore per ogni Ministero competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all', comma 1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente comma, il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuano il personale sulla base degli accertamenti dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave e verificano che esso non si trovi in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto alla nave da ispezionare, assicurando, ove possibile, un'equa distribuzione del carico di lavoro, in base agli ambiti di competenza, e una rotazione triennale degli ispettori, anche attraverso specifici programmi di formazione del personale la cui attestazione di frequenza costituisce un requisito primario per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma.
3. Qualora gli accertamenti effettuati sulla documentazione e a seguito del sopralluogo, che sono oggetto di relazione scritta, diano esito positivo, entro i successivi quindici giorni viene rilasciata l'autorizzazione dalle Autorità di cui all', comma 1. Se dagli accertamenti effettuati risulta che la nave non è in possesso di uno o più dei requisiti tecnico-sanitari di cui all', il Ministero della salute, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunica al richiedente le carenze riscontrate affinché le stesse siano eliminate. In tale caso, il termine è sospeso fino al ripristino da parte della società armatrice della conformità della nave ai requisiti tecnico-sanitari di cui all'allegato del presente decreto e ai successivi accertamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. Almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione di cui all', l'interessato provvede a inviare domanda di rinnovo della stessa, con le modalità indicate dal presente regolamento.
5. Gli oneri comunque connessi al rilascio dell'autorizzazione, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento degli ispettori, nonché il loro trattamento economico di missione omnicomprensivo nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, sostenute per il sopralluogo dal personale di cui al comma 2, sono a carico della società richiedente, mediante versamento, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all', comma 2, della tariffa stabilita dal decreto 6 dicembre 2005.
Storico versioni
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