Art. 1
Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 10 ott 2020
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto l'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e, in particolare, l', commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004, n. 166;
Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e successive modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 10 ottobre 1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263;
Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 861, e successive modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall' della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002, recante tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria delle navi cisterna adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2002, n. 151;
Visto il decreto 6 dicembre 2005, recante «Tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria delle navi cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 10 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 dicembre 2019;
Adottano
il seguente regolamento:
Finalità e campo di applicazione
1. Con il presente regolamento sono individuati le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonché le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all', commi 2 e 3.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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