Art. 8
Regime transitorio
In vigore dal 18 gen 2020
1. In fase di prima applicazione, gli Istituti bandiscono un avviso pubblico ai fini dell', comma 432, della legge n. 205 del 2017, e verificano le istanze pervenute tenendo conto dei predetti requisiti di legge. Tale personale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione di cui al comma 1, l'Istituto, sentito il direttore scientifico dell'IRCCS o il direttore generale dell'IZS procede alla valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto dal CCNL del comparto sanità-sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2019-11-20;164#art-8