Art. 4

Valutazione del ricercatore sanitario per l'immissione in ruolo

In vigore dal 18 gen 2020
Valutazione del ricercatore sanitario per l'immissione in ruolo 1. Ai fini della valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN al termine del secondo periodo contrattuale del personale rientrante nel profilo professionale ricercatore sanitario, ai sensi dell', comma 428, della legge n. 205 del 2017, è istituita, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica, composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonché da due dirigenti dell'Istituto, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, e da due esperti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero della salute tra i ricercatori, ivi compresi quelli che svolgono attività presso istituzioni di ricerca internazionali, e uno designato dalla regione in cui ha sede l'Istituto, anche tra il personale esterno alla pubblica amministrazione. 2. La commissione esprime una valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN sulla base dei seguenti elementi di giudizio: a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del secondo quinquennio; b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Progetti Ordinari clinico-assistenziali»; c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), m - Index; d) aggiudicazione di due o più bandi di ricerca competitivi vinti in qualità di responsabile di progetto o collaboratore principale di progetto di valore pari o superiore a 150.000 euro oppure aggiudicazione in qualità di responsabile di progetto o corresponsabile di progetto di uno o più bandi di medesimo valore complessivo unitamente ad uno o più brevetti o unitamente all'attivazione di uno o più spin off/startup; e) relazione redatta dal valutato sulla propria attività di ricerca complessiva, sia in ambito clinico che sperimentale; f) altre attività di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale. 3. La relazione di cui al comma 2, lettera e), oltre a quanto già previsto all', comma 4, fa particolare riferimento al grado d'indipendenza raggiunto dal valutato. 4. La valutazione non è positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 3 al presente regolamento. 5. A seguito di valutazione positiva, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie dell'Istituto, il personale può essere inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto della graduatoria stilata dalla medesima commissione, nei ruoli del SSN, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria. 6. In caso di valutazione negativa, il ricercatore può presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.
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