Art. 5
Ricercatore residente all'estero
In vigore dal 18 gen 2020
1. Il ricercatore residente all'estero di cui all', comma 430, della legge n. 205 del 2017, può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dagli Istituti, utilizzando la quota ivi determinata, qualora sia in possesso di una produzione scientifica che, secondo il giudizio della commissione di cui all', comma 2, espresso sulla base degli indicatori contenuti nell'allegato A, paragrafo 1, primo capoverso, soddisfi, anche in via alternativa, i seguenti parametri:
a) raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1, primo capoverso, dell'Allegato A;
b) aggiudicazione di bandi di ricerca competitivi di importo pari o superiore a 150.000 euro come responsabile o collaboratore principale del gruppo proponente.
2. Al ricercatore assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni degli .
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