Art. 7

Valutazione del collaboratore professionale di ricerca sanitaria

In vigore dal 18 gen 2020
Valutazione del collaboratore professionale di ricerca sanitaria 1. Il collaboratore di cui all' è soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al collaboratore sono attribuiti gli obiettivi annuali di cui all'Allegato B, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS. Il collaboratore, in ordine agli obiettivi, redige apposita relazione sull'attività di supporto alla ricerca svolta. 2. Ai fini della determinazione dei criteri di valutazione, si applica, in quanto compatibile, l', comma 3. 3. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell', comma 427, della legge n. 205 del 2017. 4. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria è soggetto, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, a valutazione di idoneità per il passaggio al successivo periodo contrattuale, ai sensi dell', comma 427 della legge n. 205 del 2017. 5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4, si applicano le previsioni di cui all'allegato B e all', per quanto compatibile. 6. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, a conclusione del secondo periodo contrattuale, può essere inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, previa verifica dei requisiti di accesso previsti per il relativo profilo professionale, secondo la disponibilità dei posti in pianta organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto. 7. Ai fini della valutazione per l'ingresso nei ruoli del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 6, si applicano le previsioni di cui all'allegato B, e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'.
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