Art. 7
Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
In vigore dal 7 nov 2019
1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri Stati appartenenti all'Unione europea o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all'EFTA, che è parte contraente dell'Accordo SEE.
2. L'applicazione del presente regolamento è soggetta alle disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE 2019/515.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 ottobre 2019
Il Ministro: De Micheli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3460
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2019-10-02;122#art-7