Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 7 nov 2019
1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all'articolo 172 del codice della strada. 2. Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale legislazione.
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Ambito di applicazione (Art. 2 Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni.) — Testo vigente | Portale Normativo