Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 7 nov 2019
1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all'articolo 172 del codice della strada.
2. Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale legislazione.
Storico versioni
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