Art. 4
Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
In vigore dal 7 nov 2019
1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all', lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punto 1, al presente regolamento.
2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all', lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1 e 2, al presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2019-10-02;122#art-4