Art. 4

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali

In vigore dal 7 nov 2019
1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all', lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punto 1, al presente regolamento. 2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all', lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1 e 2, al presente regolamento.
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