Art. 5

Obblighi per il fabbricante

In vigore dal 7 nov 2019
1. Quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell'. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato. 2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all'. 3. Per il dispositivo di cui all', lettera c), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini. 4. Ai fini di cui all', il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all'. 5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
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