Art. 6

Costi dei corsi di formazione e borse di studio

In vigore dal 31 mar 2018
1. I soggetti di cui all', comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. 2. Le linee guida di cui all', comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa. 3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all', comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Costi dei corsi di formazione e borse di studio (Art. 6 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo