Art. 4

Docenti

In vigore dal 31 mar 2018
1. I soggetti di cui all', comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. 2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. 3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
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Docenti (Art. 4 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo