Art. 8

Abrogato

Verifiche intermedie e verifica finale

In vigore dal 31 mar 2018 al 11 giu 2026
1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all', comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all' del presente regolamento. 2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all' del presente regolamento. 3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. 4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.
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Verifiche intermedie e verifica finale (Art. 8 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo