Art. 8
Verifiche intermedie e verifica finale
In vigore dal 12 giu 2026
1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all', comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all' del presente regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all' del presente regolamento.
3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.
Note all'articolo
- Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettere a) e b)) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247: a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione; b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2018-02-09;17#art-8