Art. 1
Oggetto del decreto e definizioni
In vigore dal 31 mar 2018
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense in data 26 maggio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 dicembre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.
Storico versioni
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