Art. 1

Oggetto del decreto e definizioni

In vigore dal 31 mar 2018
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111; Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense in data 26 maggio 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 dicembre 2017; Adotta il seguente regolamento: Oggetto del decreto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Ai fini del presente regolamento: a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.
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Oggetto del decreto e definizioni (Art. 1 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo