Allegato 1
Art. 22
Scioglimento e liquidazione
In vigore dal 15 mar 2018
1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di vigilanza e di controllo, nonché al Centro di coordinamento.
2. Il fondo consortile, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, è destinato al Centro di coordinamento, che lo utilizza per i fini di cui agli , comma 2, lettera d), e 16, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonché a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-12-13;235#art-a-22