Allegato 1

Art. 17

Collegio sindacale

In vigore dal 15 mar 2018
1. Il Collegio sindacale è composto di... membri effettivi e... supplenti (indicare il numero dei membri). Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti. 2. Il Collegio sindacale: a) controlla la gestione del sistema consortile; b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo. 3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
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Collegio sindacale (Art. 17 Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.) — Testo vigente | Portale Normativo