Allegato 1
Art. 17
Collegio sindacale
In vigore dal 15 mar 2018
1. Il Collegio sindacale è composto di... membri effettivi e... supplenti (indicare il numero dei membri). Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti.
2. Il Collegio sindacale:
a) controlla la gestione del sistema consortile;
b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-12-13;235#art-a-17