Allegato 1

Art. 15

Direttore generale

In vigore dal 15 mar 2018
1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratti di diritto privato. 3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale: a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili; b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio; c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali; d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione; e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorità, il Centro di Coordinamento, gli altri consorzi e i soggetti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.
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