Allegato 1

Art. 11

Assemblea straordinaria

In vigore dal 15 mar 2018
1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i partecipanti presenti rappresentano... (indicare il quorum) delle quote di partecipazione complessive, e delibera con... (indicare il quorum) dei voti presenti. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria può deliberare con... (indicare il quorum) delle quote di partecipazione dei partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con... (indicare il numero di voti) dei voti presenti, anche per delega. 2. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulla modifica dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti, secondo quanto disposto all'; c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui all', comma 1, del sistema consortile qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione; d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio. 3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli in materia di Assemblea ordinaria.
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Assemblea straordinaria (Art. 11 Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.) — Testo vigente | Portale Normativo