Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 ott 2017
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) punto di consumo: luogo in cui avviene la somministrazione e il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari; b) esercente: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale somministra al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo; c) distributore: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale trasporta e distribuisce birra o acqua minerale dal produttore di bevande al punto di consumo; d) produttore di bevande: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande di birra e acqua minerale; e) filiera del vuoto a rendere, di seguito filiera: l'insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere. La filiera è di tipo lungo se la consegna avviene indirettamente, tramite il distributore, viceversa è di tipo corto se la consegna è svolta direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore; f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i distributori e gli esercenti aderenti alla filiera.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo