Art. 4

Deposito cauzionale

In vigore dal 10 ott 2017
1. Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto. 2. Il valore unitario della cauzione è proporzionale al volume dell'imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3 euro, sulla base dei parametri indicati nella tabella riportata all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo della cauzione in nessun caso comporta un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione della filiera. 3. Le modalità di applicazione e di pagamento della cauzione sono definite tra le parti senza oneri o aggravi per l'esercente.
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Deposito cauzionale (Art. 4 Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo