Art. 3

Funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere

In vigore dal 10 ott 2017
1. Gli esercenti aderiscono, su base volontaria, al sistema del vuoto a rendere, e compilano il modulo di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, al momento dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo con le modalità di cui all', comma 3, o consegnando il modulo al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al momento della consegna da parte di quest'ultimo dell'imballaggio pieno. 2. L'adesione dell'esercente al sistema del vuoto a rendere è ammessa anche in caso di somministrazione, nello stesso punto di consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili. 3. I distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, informano gli esercenti sulle birre o acque minerali commercializzate in imballaggi riutilizzabili e garantiscono la restituzione dell'imballaggio medesimo. 4. Le modalità operative per la gestione degli imballaggi vuoti e i tempi di ritiro e di restituzione degli stessi sono concordati tra l'esercente e gli altri operatori al fine di incentivare l'adesione alla filiera.
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Funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere (Art. 3 Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo