Art. 2
2 / 7Definizioni
In vigore dal 10 ott 2017
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) punto di consumo: luogo in cui avviene la somministrazione e il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari;
b) esercente: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale somministra al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo;
c) distributore: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale trasporta e distribuisce birra o acqua minerale dal produttore di bevande al punto di consumo;
d) produttore di bevande: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande di birra e acqua minerale;
e) filiera del vuoto a rendere, di seguito filiera: l'insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere. La filiera è di tipo lungo se la consegna avviene indirettamente, tramite il distributore, viceversa è di tipo corto se la consegna è svolta direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore;
f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i distributori e gli esercenti aderenti alla filiera.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-07-03;142#art-2