Capo IV
Art. 12
Incompatibilità
In vigore dal 8 apr 2017
1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:
a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;
b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;
c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;
d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).
2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione.
3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.
Storico versioni
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