Capo VI

Art. 16

Regime transitorio

In vigore dal 8 apr 2017
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 2017 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 612
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2017-02-14;34#art-16

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Regime transitorio (Art. 16 Regolamento sulle modalita' di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo