Capo III

Art. 11

Obbligo di riservatezza

In vigore dal 8 apr 2017
1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti. 2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2017-02-14;34#art-11

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