Capo III

Art. 10

Segreteria

In vigore dal 8 apr 2017
1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera. 2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni: a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito; b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui alla lettera a); c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale e di conciliazione; d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure; e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni; f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo, dagli arbitri e dal conciliatore; g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.
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Segreteria (Art. 10 Regolamento sulle modalita' di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo