Capo III
Art. 10
Segreteria
In vigore dal 8 apr 2017
1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera.
2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:
a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito;
b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui alla lettera a);
c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale e di conciliazione;
d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;
f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo, dagli arbitri e dal conciliatore;
g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.
Storico versioni
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