Art. 4

Oneri informativi delle regioni e delle province autonome

In vigore dal 22 feb 2017
Oneri informativi delle regioni e delle province autonome 1. All' del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola «trimestrale» è sostituita con «mensile»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute, fra quelle riportate all', comma 1, le sottoelencate informazioni, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale. La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, attenendosi alle indicazioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e secondo le specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it): 1) codice istituto di cura; 2) numero progressivo della scheda SDO; 2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera; 4) sesso; 5) data di nascita; 6) comune di nascita; 6-bis) livello di istruzione; 7) stato civile; 8) comune di residenza; 9) cittadinanza; 10) codice identificativo del paziente; 11) regione di residenza; 12) ASL di residenza; 13) regime di ricovero; 13-bis) data di prenotazione; 13-ter) classe di priorità; 14) data di ricovero; 14-bis) ora di ricovero; 15) unità operativa di ammissione; 16) onere della degenza; 17) provenienza del paziente; 18) tipo di ricovero; 19) traumatismi o intossicazioni; 19-bis) codice causa esterna; 20) trasferimenti interni; 20-bis) trasferimenti esterni; 20-ter) unità operativa trasferimento esterno; 21) unità operativa di dimissione; 22) data di dimissione o morte; 22-bis) ora di dimissione o morte; 23) modalità di dimissione; 24) riscontro autoptico; 25) motivo del ricovero in regime diurno; 26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 27) peso alla nascita; 28) diagnosi principale di dimissione; 28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero; 29) diagnosi secondarie di dimissione; 29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 30) intervento principale; 30-bis) intervento principale esterno; 30-ter) data intervento principale; 30-quater) ora inizio intervento principale; 30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale; 30-sexies) identificativo anestesista intervento principale; 30-septies) check list sala operatoria intervento principale; 31) interventi secondari; 31-bis) interventi secondari esterni; 32) data intervento secondario; 33) ora inizio intervento secondario; 34) identificativo chirurgo intervento secondario; 35) identificativo anestesista intervento secondario; 36) check list sala operatoria intervento secondario; 37) rilevazione del dolore; 38) stadiazione condensata; 39) pressione arteriosa sistolica; 40) creatinina serica; 41) frazione eiezione.». c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano inviano le schede di dimissione ospedaliera contenenti le sole informazioni di cui al comma 3, esclusivamente in modalità elettronica, in due tracciati distinti, di seguito indicati: Tracciato A - che contiene le informazioni di carattere anagrafico; Tracciato B - che contiene le informazioni relative al ricovero. I dati anagrafici e sanitari sono, quindi, archiviati separatamente e i dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche, come specificato nel disciplinare tecnico riportato nell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto; l'invio avviene mensilmente, entro i termini riportati nella seguente tabella: =========================================== |  Mese |  Scadenza invio | +=====================+===================+ | |  15 marzo anno in | |  Gennaio | corso | +---------------------+-------------------+ | | 15 aprile anno in | |  Febbraio | corso | +---------------------+-------------------+ | | 15 maggio anno in | |  Marzo | corso | +---------------------+-------------------+ | | 15 giugno anno in | |  Aprile | corso | +---------------------+-------------------+ | | 15 luglio anno in | |  Maggio | corso | +---------------------+-------------------+ | | 15 agosto anno in | |  Giugno | corso  | +---------------------+-------------------+ | | 15 settembre anno | |  Luglio | in corso | +---------------------+-------------------+ | | 15 ottobre anno in| |  Agosto | corso | +---------------------+-------------------+ | |  15 novembre anno | |  Settembre | in corso | +---------------------+-------------------+ | |15 dicembre anno in| | Ottobre | corso | +---------------------+-------------------+ | | 15 gennaio anno | | Novembre | seguente | +---------------------+-------------------+ | | 15 febbraio anno | | Dicembre | seguente | +---------------------+-------------------+ Entro il 31 marzo dell'anno seguente quello della rilevazione le regioni possono trasmettere eventuali integrazioni.»; d) il comma 4-bis è abrogato.
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2016-12-07;261#art-4

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