Art. 3

Responsabilità e modalità di compilazione e conservazione della scheda di dimissione ospedaliera

In vigore dal 22 feb 2017
1. Il comma 2 dell' del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando che, ai sensi dell', comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, comprensive dell'obbligo di conservazione della documentazione cartacea o di suo equivalente documento digitale, e che tutte le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione analitica nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte integrante del presente decreto.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2016-12-07;261#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo