Art. 5
Utilizzo delle informazioni sui prestatori di assistenza sanitaria
In vigore dal 22 feb 2017
Utilizzo delle informazioni sui prestatori
di assistenza sanitaria
1. Le informazioni di cui all', comma 3, numeri 30-quinquies), 30-sexies), 34) e 35) del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, come modificato dal presente decreto, sono raccolte ed elaborate per le esigenze della programmazione sanitaria, in particolare il monitoraggio e valutazione degli interventi sanitari, compresi i loro esiti, la definizione degli standard di qualità, l'efficacia e l'efficienza, il monitoraggio del rischio clinico per garantire la sicurezza del paziente, nonché per ottemperare alle previsioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38.
2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute le informazioni di cui al comma 1, sostituendo al codice identificato un codice univoco a livello nazionale non reversibile ottenuto applicando la procedura descritta nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
Storico versioni
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