Art. 4
4 / 9Oneri informativi delle regioni e delle province autonome
In vigore dal 22 feb 2017
Oneri informativi delle regioni
e delle province autonome
1. All' del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola «trimestrale» è sostituita con «mensile»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute, fra quelle riportate all', comma 1, le sottoelencate informazioni, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale. La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, attenendosi alle indicazioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e secondo le specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASL di residenza;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorità;
14) data di ricovero;
14-bis) ora di ricovero;
15) unità operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis) trasferimenti esterni;
20-ter) unità operativa trasferimento esterno;
21) unità operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis) ora di dimissione o morte;
23) modalità di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero;
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale;
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento principale;
30-septies) check list sala operatoria intervento principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni;
32) data intervento secondario;
33) ora inizio intervento secondario;
34) identificativo chirurgo intervento secondario;
35) identificativo anestesista intervento secondario;
36) check list sala operatoria intervento secondario;
37) rilevazione del dolore;
38) stadiazione condensata;
39) pressione arteriosa sistolica;
40) creatinina serica;
41) frazione eiezione.».
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano inviano le schede di dimissione ospedaliera contenenti le sole informazioni di cui al comma 3, esclusivamente in modalità elettronica, in due tracciati distinti, di seguito indicati:
Tracciato A - che contiene le informazioni di carattere anagrafico;
Tracciato B - che contiene le informazioni relative al ricovero. I dati anagrafici e sanitari sono, quindi, archiviati separatamente e i dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche, come specificato nel disciplinare tecnico riportato nell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto; l'invio avviene mensilmente, entro i termini riportati nella seguente tabella:
===========================================
|  Mese |  Scadenza invio |
+=====================+===================+
| |  15 marzo anno in |
|  Gennaio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 aprile anno in |
|  Febbraio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 maggio anno in |
|  Marzo | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 giugno anno in |
|  Aprile | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 luglio anno in |
|  Maggio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 agosto anno in |
|  Giugno | corso  |
+---------------------+-------------------+
| | 15 settembre anno |
|  Luglio | in corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 ottobre anno in|
|  Agosto | corso |
+---------------------+-------------------+
| |  15 novembre anno |
|  Settembre | in corso |
+---------------------+-------------------+
| |15 dicembre anno in|
| Ottobre | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 gennaio anno |
| Novembre | seguente |
+---------------------+-------------------+
| | 15 febbraio anno |
| Dicembre | seguente |
+---------------------+-------------------+
Entro il 31 marzo dell'anno seguente quello della rilevazione le regioni possono trasmettere eventuali integrazioni.»;
d) il comma 4-bis è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2016-12-07;261#art-4